Presso la sede FAP ACLI di Milano, in Via della Signora 3, è attivo uno sportello gestito da un gruppo di volontari che fornisce informazioni sulla procedura per ottenere la nomina di un Amministratore di Sostegno.
L’attività dello sportello consiste nel:
- Verificare se esistono le condizioni previste per inoltrare la pratica in cui si richiede la nomina di un Amministratore di Sostegno
- Spiegare in che cosa consiste l’impegno dell’Amministratore di Sostegno nei confronti del beneficiario.
- Illustrare la procedura, fornendo la documentazione relativa a tutte le fasi.
I volontari dello sportello sono supportati da un consulente legale nel caso dovessero presentarsi casi di difficile gestione.
Per accedere allo sportello completamente gratuito operante nei giorni di martedì dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 16 è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 027723224 .
Chi è l’Amministratore di Sostegno
L’amministratore di sostegno, figura istituita dalla L. 9 gennaio 2004 n.6, ha il compito di tutelare le persone prive in parte o in tutto di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Si rivolge a persone affette da infermità mentali o fisiche o da menomazioni fisiche o psichiche.
Che cosa fa
L’Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice tutelare dovrà avere cura della persona e del patrimonio nell’ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina. Il beneficiario conserverà, in ogni caso, la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal Giudice tutelare L’Amministratore deve adeguarsi alle necessità del beneficiario, proponendo un vero e proprio progetto di vita a salvaguardia della persona.
Nomina dell’Amministratore di Sostegno
Per la nomina dell’Amministratore di Sostegno occorre presentare ricorso al Giudice Tutelare corredato da idonea documentazione, senza necessità di assistenza legale.
Il ricorso deve contenere:
• le generalità dell’interessato e dei suoi familiari
• le generalità della persona che si propone
• la documentazione relativa alla situazione economica e allo stato di salute della persona
• il soggetto designato con atto pubblico o scrittura privata autenticata
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno
L’Amministratore di Sostegno deve essere nominato, sempre su richiesta dell’interessato, possibilmente nell’ ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, o fratello o sorella o parenti fino al quarto grado).
Il Giudice tutelare può però nominare una persona diversa proprio in virtù del principio di “miglior tutela” possibile del beneficiario. Possono essere nominati anche Enti privati e pubblici. Il Giudice tutelare terrà sempre conto del soggetto amministrato.
Il decreto di nomina
La richiesta va presentata al Giudice Tutelare della propria zona di residenza (domicilio). Entro sessanta giorni il Giudice dovrà provvedere a nominare l’Amministratore. Nel decreto saranno indicate la durata dell’incarico, le azioni che il beneficiario potrà svolgere autonomamente e le azioni che dovranno essere compiute con l’aiuto dello Amministratore, che dovrà annualmente o semestralmente presentare il rendiconto periodico della situazione personale e patrimoniale dell’amministrato.
Durata dell’incarico
L’Amministratore di Sostegno non è tenuto a svolgere l’incarico oltre i dieci anni, a meno che, si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, in tal caso dura per sempre, salvo rinuncia e richiesta dello stesso interessato. L’incarico dell’Amministratore è gratuito ma, in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, il Giudice Tutelare potrà riconoscere un’equa indennità.