Il Decreto legge su “Quota 100 e Reddito di cittadinanza” ha introdotto due nuove possibilità di riscatto dei contributi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, e per gli autonomi e parasubordinati.
La prima tipologia di riscatto, rivolta esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, prevede la facoltà di riscattare i periodi non coperti da contribuzione e non soggetti ad alcun obbligo contributivo.
I periodi ammessi a riscatto devono collocarsi prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019, e devono obbligatoriamente essere compresi nel periodo che intercorre tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo, accreditato a qualunque titolo nelle forme assicurative interessate.
Il riscatto può riferirsi ad un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi.
Questa nuova facoltà di riscatto è prevista in via sperimentale per il triennio 2019/2021, e la relativa domanda può essere presentata non solo dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti, ma anche dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
I periodi riscattati saranno validi sia ai fini del diritto della pensione che per la sua misura.
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