Gestione emergenza sanitaria anche nel Lavoro Domestico

Gestione emergenza sanitaria anche nel Lavoro Domestico email stampa

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale ed è denominato ‘Io resto a casa‘ ed il principio generale è quindi che GLI SPOSTAMENTI SONO DA EVITARE, ma sono ammessi SOLO:

PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO: attenetevi al tragitto casa-lavoro (o comunque su tragitti indispensabili legati alla attività lavorativa, anche fuori provincia) e siate pronti in caso di controllo a spiegare le ragioni del vostro spostamento;

PER NECESSITA’: ci si muove solo se rimanendo fermi si rischia un danno grave per sé o per altri

PER RAGIONI SANITARIE: muovetevi solo per questioni sanitarie ma assolutamente

NON in caso di SINTOMI INFLUENZALI o per sottoposti a QUARANTENA. In questi casi chiamate il medico di famiglia o in casi di urgenza il 118.

Che succede se il collaboratore domestico non vuole lavorare per paura? O se la famiglia teme un contagio?

La famiglia è responsabile dell’ambiente in cui lavora una colf o una badante. Ma, con l’emergenza coronavirus in corso, ora è obbligata ad informare il collaboratore domestico sui rischi che si corrono.

Se da una parte prolifera lo smart working, cioè la possibilità di non andare in ufficio e di svolgere la propria attività da casa, per i lavoratori domestici questa opzione non esiste: non è possibile pulire una stanza o accudire un anziano via Internet. In piena emergenza, però, si pongono soprattutto due problemi.

Il primo: che colf o badanti non vogliano presentarsi al lavoro per evitare dei contatti diretti con altre persone.

Il secondo, l’esatto contrario: che sia la famiglia ad avere paura di un possibile contagio dal collaboratore domestico.

L’incubo diventa più pesante se la badante deve assistere una persona anziana e malata, quindi più soggetta al contagio e a fare una brutta fine, come le cronache ci dicono da quando il coronavirus si è manifestato in Italia.

Cosa si deve o cosa si può fare con colf e badanti in questa situazione?

  1. Il datore di lavoro può avvalersi della sospensione di lavoro extraferiale, disciplinata dal contratto nazionale di categoria.
    L’accordo sindacale, infatti, stabilisce che per esigenze del datore di lavoro si può decidere una sospensione del lavoro per un determinato periodo di tempo, fermo restando il pagamento della retribuzione senza che vengano scalate ferie o permessi.
  1. Se un lavoratore non se la sente di recarsi presso il proprio datore di lavoro a prestare attività lavorativa per diverse ragioni (paura, rischio contagio, figli da accudire ecc…) tale assenza dovrà essere considerata come normale periodo di ferie o permesso non retribuito in accordo tra le parti.
  1. Se un lavoratore NON PUO’ recarsi presso il proprio datore di lavoro a prestare attività lavorativa per ragioni di salute (sintomi influenzali, bronchiti, polmoniti ecc…) dovrà contattare il proprio medico di base e farsi rilasciare il certificato di malattia o numero di protocollo attestante i giorni di prognosi. Tale assenza verrà quindi considerata come malattia.
  1. Recupero orario: nei casi in cui si voglia pattuire un recupero orario il datore di lavoro potrà appuntarsi le ore perse dal lavoratore e programmare un recupero orario nei mesi a venire.

Come più sopra precisato l’attuale disposizione del DPCM 8 marzo 2020, ribadita dal DPCM del giorno successivo, prescrive di evitare la mobilità delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio italiano, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Il ministro dell’Interno ha precisato che gli spostamenti “giustificati” dovranno essere attestati mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto invece per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Clicca QUI per scaricare il fac-simile della prescritta autodichiarazione predisposta dal Ministero dell’Interno, che potrà essere utilizzata dai lavoratori.