La penultima tappa

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L’approvazione in sesta lettura del DDL di riforma costituzionale da parte della Camera dei Deputati il 12 aprile scorso chiude la fase del percorso parlamentare del testo di legge che porta il nome del Ministro Maria Elena Boschi. A questo punto, seguendo le procedure dell’art.138 nel caso di un’approvazione con una maggioranza inferiore ai due terzi dei parlamentari assegnati e per volontà diretta del premier Matteo Renzi, nei prossimi mesi, presumibilmente in ottobre, i cittadini saranno chiamati a un referendum per decidere se confermare o meno il testo approvato dalle Camere. Un referendum che, a differenza di quelli abrogativi, non richiede il raggiungimento di un quorum minimo, e che sarà quindi valido ed immediatamente applicativo nelle sue conclusioni indipendentemente dal numero degli elettori che andranno a votare.
Ed è giusto così, perché essendo la Costituzione la legge fondamentale della Repubblica occorre un responso certo, inequivocabile, che dia un indirizzo chiaro sulla volontà prevalente sui cittadini, autorizzando o meno il Presidente della Repubblica a firmare e rendere operativa la legge di riforma della Costituzione stessa.

Certo, il DDL Boschi è estremamente complesso, in quanto va a toccare elementi costituzionali diversi fra di loro, e non mancheranno le occasioni per approfondire il significato di avere un Senato non più Camera politica (e quindi non abilitato a concedere o negare la fiducia al Governo) e con poteri legislativi diversi da quelli della Camera dei Deputati. Un Senato espressione dei Consigli regionali e dei Comuni, cui fa da contrappunto una ridefinizione dei poteri legislativi delle Regioni per evitare le contraddizioni derivate dalla riforma del 2001. In più, la cancellazione definitiva delle Province e del CNEL dall’elenco degli Enti costituzionalmente previsti.
Ognuno di questi argomenti merita un diverso approfondimento, ma quello che non sembra possibile dire è che il DDL sia privo di una sua logica di fondo che, detta in parole brevi, è quella dell’implementazione dell’efficienza del sistema politico ed istituzionale, cosa di per sé non irragionevole visto che i costituenti stessi avevano previsto la possibilità di aggiornamento della Carta soprattutto per quanto riguarda la sua seconda parte, e la Corte costituzionale fin dal 1993 aveva affermato non esistere un legame di necessità fra il testo costituzionale e il principio di proporzionalità nella legge elettorale.
D’altro canto, la maggior parte degli osservatori conviene sul fatto che l’uscita dell’Italia dalla crisi economica e sociale di cui è indice l’alto tasso di disoccupazione può realizzarsi solo attraverso l’adozione di una seria politica industriale che parta dall’analisi dei punti di forza e di debolezza del nostro sistema economico e che venga applicata  con forza e determinazione. Ma chi deve applicarla? Evidentemente il Governo nazionale, che deve essere espressione di una volontà politica univoca ed inequivocabile, che deve avere i mezzi, beninteso sotto il controllo dell’opinione pubblica, per gestire in modo forte, accentrato ed unitario sia l’applicazione di un disegno politico coerente sia la sua gestione ai tavoli internazionali a partire da quello dell’Unione europea.

Lo si voglia o no, esaltando la funzione del Governo, riducendo la complessità del percorso legislativo e limitando il potere legislativo autonomo delle Regioni (ma insieme responsabilizzandole sotto il profilo della partecipazione alla produzione legislativa nazionale attraverso la nuova composizione del Senato), questa riforma va in questa direzione, per cui appare contraddittorio che chi vuole una politica economica del tipo sopra delineato si determini a votare “No” al referendum confermativo.

Ma di questo, appunto, meriterà tornare a parlare e sarà necessario farlo da qui ad ottobre.