NASpI: quando è cumulabile con i redditi di lavoro

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Una persona percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione previdenziale, in misura intera o ridotta, in presenza di alcune tipologie di rapporto di lavoro.

Borse di studio, stage e tirocini professionali

La titolarità di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale comporta la percezione di redditi che, sotto il profilo fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, non trattandosi di svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione, è prevista l’integrale cumulabilità con l’indennità NASpI.
Nei casi invece di assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borse di studio e assegni di ricerca coperti anche dalla prestazione di disoccupazione, l’importo spettante per la NASpI viene ridotto.
I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di euro 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove esso sia pari a zero.

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