La legge n.159 del 27 Novembre 2020, in vigore dal 4 Dicembre scorso ha prorogato la validità dei titoli e dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, con scadenza sino al 31 dicembre 2020, sino alla cessazione dello Stato di emergenza – ad oggi – il 31 gennaio 2021 (art. 3 bis, commi 1 e
3 Legge n.159/2020).
In particolare, sono prorogati al 31 gennaio 2021 anche (richiamati dall’art.103, comma 2 quinquies del
Decreto Legge n.18/2020 e successive modifiche):
Permessi di soggiorno per lavoro subordinato (art. 22)
Permessi di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26)
Permessi di soggiorno per motivi familiari (art. 30)
Permessi di soggiorno per motivi di studio (art. 39 bis)
Permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (art. 39 bis –1)
Permessi di soggiorno per lavoro stagionale (art. 24)
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