L’Inps ha comunicato che a partire dal 4 ottobre i beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza che hanno presentato la domanda nel mese di marzo possono integrare la domanda collegandosi
al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione.
Gli interessati sono stati avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail
da loro indicati nella domanda (v. messaggio Inps n.3568 del 2/10/2019).
Le prime domande di RdC e PdC, infatti, sono state presentate a partire dal 6 marzo, utilizzando un modello successivamente cambiato, il 2 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (legge 28 marzo 2019, n. 26) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La legge di conversione ha pertanto previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.
Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste
in pagamento fino a settembre 2019.
Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi
ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in
legge del Decreto Legge n.4.
Per evitare che i beneficiari di Rdc/Pdc con domanda presentata a marzo e quindi con
decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la
continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati
potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere
atto delle informative aggiornate, collegandosi al link sopra riportato, per il quale non
è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato.
Il richiedente dovrà inserire:
il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
il codice fiscale
il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.
L’Inps precisa che il collegamento alla pagina web di aggiornamento rimarrà sempre attivo, ma che tuttavia sarà possibile la tempestiva elaborazione in procedura della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre, e quindi la continuità dei pagamenti, solo per le domande in cui le dichiarazioni saranno aggiornate entro e non oltre la data del 21 ottobre. Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione da parte dell’Inps della dichiarazione.
Per maggiori informazioni Patronato Acli